Lo statuto
ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE
È costituita la Fondazione denominata "Fondazione Gabriele Berionne" con sede in Roma,
Via Savoia 78.
ARTICOLO 2 - SCOPO
La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa ha lo scopo principale di favorire ed incrementare la
cultura e la formazione di coloro che desiderano dedicarsi o già si dedicano ad attività di carattere
sociale ovvero di approfondimento delle materie giuridiche ed economiche con particolare riferimento ai settori
societario, bancario e finanziario. Per il perseguimento dei suoi scopi la Fondazione potrà svolgere
attività di studio, di promozione e di intervento sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari
ed ogni altra iniziativa anche editoriale o artistica rispondente alle finalità istituzionali, sia concedendo
sovvenzioni, premi e borse di studio. Quanto sopra sia direttamente che indirettamente con prestazioni a favore di
istituti ed enti aventi scopi analoghi anche attraverso un costante interscambio a livello internazionale di uomini
ed esperienze.
ARTICOLO 3 - PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal fondo di dotazione costituito dai contributi in denaro versati a tale titolo dai fondatori e pari a lire
37.000.000 (trentasettemilioni);
- dai contributi in denaro versati a tale titolo dai sostenitori;
- dai contributi in qualsiasi natura, lasciti o donazioni apportati dai fondatori, dai sostenitori, da società,
enti pubblici e privati ovvero da privati cittadini, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della
Fondazione;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione da parte dei fondatori, dai sostenitori, da
società, enti pubblici e privati ovvero da privati cittadini;
- dalle somme derivanti dai redditi e dagli avanzi di esercizio che il Consiglio direttivo statuirà siano
finalizzati all'incremento del patrimonio.
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi
patrimoniali di alcun tipo.
ARTICOLO 4 - MEZZI ECONOMICI PER LA GESTIONE
La Fondazione attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei suoi fini dalle rendite patrimoniali e
da qualsiasi contributo che perverrà da parte dei fondatori, dei sostenitori, da società, enti pubblici e
privati ovvero da privati cittadini, espressamente destinato all'attuazione degli scopi statutari e non all'incremento
del patrimonio.
ARTICOLO 5 - I FONDATORI
I fondatori durano in carica senza limiti di tempo e decadono per morte o dimissioni. Spetta ai fondatori:
- nominare il Presidente della Fondazione;
- nominare il Consiglio direttivo della Fondazione, sostituendone i membri in caso di morte o dimissioni;
- nominare il Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione, sostituendone i membri in caso di morte o dimissioni;
- nominare il Comitato scientifico;
- nominare i partecipanti;
- approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione annuale;
- modificare lo statuto;
- discutere ogni altro argomento proposto dal Presidente o da almeno la metà dei fondatori.
I fondatori si riuniscono su convocazione del Presidente della Fondazione. Della avvenuta convocazione e degli
argomenti da discutere deve essere data notizia a ciascun fondatore almeno otto giorni prima della data della riunione.
Le deliberazioni dei fondatori sono valide se adottate con la presenza della maggioranza degli stessi e con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni dei fondatori sarà redatto verbale a cura del
Presidente della Fondazione e conservato in apposito libro dei verbali.
ARTICOLO 6 - I PARTECIPANTI
I fondatori possono procedere alla ammissione di partecipanti ai quali riconoscono prerogative uguali a quelle dei
fondatori medesimi. Possono ottenere la qualifica di partecipanti le persone fisiche, le persone giuridiche, gli
enti, sia pubblici che privati, che, condividendo le finalità della Fondazione, garantiscano la continuità
nel proseguimento delle stesse. Ove nominati, tutte le norme dell'atto costitutivo e dello statuto cui si fa
riferimento ai "fondatori" si intendono riferite anche ai partecipanti.
ARTICOLO 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono organi della Fondazione:
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Direttore;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Comitato scientifico.
Per l'esercizio delle cariche non verrà riconosciuto alcun compenso.
ARTICOLO 8 - IL PRESIDENTE
Il Presidente dura in carica a tempo indeterminato. Egli ha la rappresentanza legale della
Fondazione con tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Adotta, in caso di emergenza, tutti i provvedimenti
necessari nell'interesse della Fondazione, sottoponendoli nella successiva seduta al Consiglio direttivo. Inoltre
il Presidente:
- convoca e presiede la riunione dei fondatori;
- convoca e presiede il Consiglio direttivo;
- esegue le deliberazioni del Consiglio direttivo;
- all'occorrenza, e nell'ambito delle sue attribuzioni, nomina procuratori e mandatari per singoli atti o categorie
di atti.
ARTICOLO 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
La Fondazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da cinque a undici membri
eletti dai fondatori. Il Consiglio direttivo dura in carica a tempo indeterminato. Il Consiglio direttivo sceglie
tra i suoi componenti, qualora non vi abbiano provveduto i fondatori all'atto della nomina del Consiglio, il Vice
presidente che esercita le attribuzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Il Consiglio
direttivo provvede a tutti gli atti necessari od utili all'efficienza della Fondazione, al raggiungimento degli scopi
statutari ed allo sviluppo della stessa. In generale il Consiglio direttivo ha tutti i poteri necessari per
l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare:
- redige il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione annuale;
- fissa la destinazione di eventuali contributi;
- delibera l'impiego dei mezzi necessari al funzionamento della Fondazione;
- delibera i regolamenti interni;
- può creare comitati consultivi, determinandone i compiti e nominandone i componenti;
- delibera in merito alla partecipazione dei Sostenitori alle attività della Fondazione. Possono ottenere la
qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le
finalità della Fondazione, contribuiscono allo sviluppo della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi
mediante contributi in denaro stabiliti, nelle forme e misure, dal Consiglio direttivo;
- dispone il più conveniente impiego del patrimonio;
- delibera l'eventuale accantonamento di parte delle somme derivanti dai redditi patrimoniali al fine di incrementare
il patrimonio della fondazione;
- nomina e licenzia il personale dipendente e ad esso assimilato, determinandone il trattamento giuridico ed
economico.
ARTICOLO 10 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo si riunisce di massima ogni quattro mesi ed è convocato dal Presidente che
lo presiede con lettera raccomandata da spedirsi a ciascun consigliere almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, con
telegramma o telefax da spedirsi almeno tre giorni prima. Il Consiglio direttivo dovrà essere inoltre convocato
ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti. Il Consiglio direttivo delibera con la
presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
ARTICOLO 11 - IL DIRETTORE
Ove il Consiglio direttivo ritenga, può procedere alla nomina di un Direttore. Il Direttore
collabora con il presidente all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo, predispone lo schema di bilancio
consuntivo, funge da segretario del Consiglio direttivo e ne redige i verbali, dirige e coordina gli uffici della
Fondazione ed è capo del personale dipendente.
ARTICOLO 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
La vigilanza contabile sulla amministrazione della Fondazione è esercitata dal collegio dei
Revisori dei conti, composto da tre membri, nominati dai fondatori. Il collegio nomina il suo presidente fra i
componenti qualora non vi abbiano provveduto i fondatori in sede di nomina dell'intero collegio. Il collegio dura
in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
ARTICOLO 13 - IL COMITATO SCIENTIFICO
I fondatori procedono alla nomina del Comitato scientifico. Il Comitato elegge tra i suoi componenti
un coordinatore, si può costituire in gruppi di lavoro per specifiche materie e può attribuire la competenza
su singoli argomenti ai propri membri. Il Comitato fornisce il proprio parere consultivo agli organi statutari sulle
iniziative culturali con particolare riguardo alla organizzazione delle riunioni, convegni e seminari, alle iniziative
editoriali ed artistiche ed alla concessione di sovvenzioni, premi e borse di studio. Il Comitato dura in carica
tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
ARTICOLO 14 - GESTIONE ANNUALE E BILANCIO
La gestione della Fondazione inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di
ogni esercizio il Consiglio direttivo dovrà provvedere alla formazione del bilancio consuntivo da sottoporre
all'approvazione dei fondatori entro il 30 giugno di ogni anno. Gli eventuali utili o avanzi dell'esercizio saranno
destinati sia ad incremento del patrimonio che per la realizzazione delle attività di cui all'oggetto sociale.
ARTICOLO 15 - LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE
Nel caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad
altri organismi aventi analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità.
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